Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: Procedura ristretta

Con la presente sono a chiedere un chiarimento in riferimento alla nuova legge APPALTI PUBBLICI 163/06. La nostra stazione appaltante intende indirre una gara d'appalto con procedura ristretta per la progettazione e realizzazione di un'opera ( Appalto Integrato). Secondo le ultime disposizioni del Ministro l'Appalto Integrato è stato congelato. Si chiede pertanto come dobbiamo muoverci, se l'appalto integrato è possibile farlo e se si a quale legge dobbiamo fare riferimento. Si chiede cortesemente di avvere conferma se possiamo procedere con la procedura di Applato Integrato.

Procedura ristretta - Accesso atti
QUESITO del 13/02/2008

L'art. 13, comma 2, lett. b) prevede, per le procedure ristrette il divieto di divulgare notizie fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte in relazione ai soggetti che hanno rivolto istanza di partecipazione alla gara ed ai concorrenti ammessi. Ciò posto si chiede il Vs. autorevole parere in merito alla legittimità di effettuare le operazioni di prequalificazione dei concorrenti in seduta pubblica ovvero riservata. A parere del sottoscritto la prequalificazione effettuata in seduta pubblica vanificherebbe il principio della segretezza dei concorrenti in quanto ciascun candidato, potendo presenziare a tali operazioni verrebbe a conoscenza di ciascun concorrente ammesso alla gara. Esiste però il parere opposto al precedente, espresso da diversi addetti ai lavori, secondo il quale la pubblicità delle sedute di gara, sin dalla fase di prequalificazione, rappresenta un principio inderogabile di trasparenza del procedimento. Atteso che, il citato art. 13, comma 4 del D.Lgs. 163/2006 prevede in capo ai pubblici ufficiali l'applicazione di sanzioni penali in caso di inosservanza delle disposizioni normativa di cui al comma 2 del medesimo articolo, si chiede il vs. autorevole parere in merito al problema.

Albi - Procedura ristretta
QUESITO del 07/02/2008

Il nostro ente realizza da qualche anno l’elenco previsto dall’art 123 D.lgs 163/2006 per le successive chiamate a procedura ristretta semplificata. Nell’applicazione di tale articolo abbiamo eseguito le diverse fasi tra cui il sorteggio per la formazione dell’elenco, come previsto al comma 10, e la pubblicazione dell’elenco (albo pretorio ed Osservatorio dei lavori pubblici). L’esecuzione di tale pubblicità, unita alla pubblicazione iniziale dell’avviso con l’indicazione dei lavori (come previsto dal comma 2) rende facilmente identificabile quali imprese saranno invitate per uno specifico lavoro. Tale fatto riteniamo contrasti con il principio della segretezza dei partecipanti ad una specifica procedura di affidamento di lavori. L’individuazione da parte di una impresa dei possibili altri partecipanti alla chiamata, applicando i commi sopra citati dell’art.123 D.lgs 163/2006, è molto vero simile. Risulta così concreta l’eventualità di accordo e la possibilità di fare cartello a danno della stazione appaltante. Di conseguenza il quesito è il seguente. E’ possibile prevedere una procedura che pubblichi (sia per la stazione appaltante che per l’Osservatorio dei lavori pubblici) unicamente le imprese inserite nell’elenco senza specificare il numero di sorteggio? E’ possibile effettuare un sorteggio nel quale si comunichi unicamente il numero di sorteggio alla singola impresa partecipante senza enunciare quello delle altre?

La procedura negoziata di cui all'art.122 co.7 del D.Lgs.vo n.163/2006 deve essere preceduta dalla previa pubblicazione di un bando? Se si come di differenzia dalla procedura ristretta?

Revoca gara - Procedura ristretta
QUESITO del 10/10/2008

Chiedo cortesemente dei chiarimenti in merito alle disposizioni dell'art. 123 del D.Lgs. 163/2006 "Procedura ristretta semplificata per gli appalti di lavori". In particolare chiedo se, dopo la formazione dell'elenco ditte secondo la procedura di legge, un'amministrazione può decidere di non dare corso alla licitazione privata semplificata per uno o più lavori inseriti nell'avviso di preinformazione inizialmente predisposto, ma adottare una qualsiasi altra forma di gara (procedura aperta, negoziata ecc...) prevista dalla normativa vigente. Quanto sopra sia per una modifica delle scelte dell'amministrazione interessata, sia per l'introduzione di nuove modalità di appalto delle opere pubbliche (aggiuntive rispetto alla licitazione privata semplificata).

D18. In caso di procedure ristrette in quale fase l'operatore economico deve pagare il contributo: nella fase di richiesta di partecipazione o in quella di partecipazione alla gara con la produzione dell'offerta?

E’ possibile affidare un servizio di progettazione il cui corrispettivo complessivo stimato è pari a 160.000 €, utilizzando la procedura ristretta limitando il numero dei soggetti da invitare (facendo cioè ricorso all’istituto della cosiddetta forcella di cui all’art. 62 del D. Lgs. n. 163/2006 s. m. e i.)?

Questa stazione appaltante deve procedere alla stipula di due procedure sopra soglia comunitaria rispettivamente una aperta e una ristretta, il dubbio che si sostanzia e se il tenore dell’articolo 32, comma 14 consenta alternativamente la scelta da parte dell’amministrazione della forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata indifferentemente dall’importo e dalla procedura adottata.

Nel gestire una gara sopra soglia, è possibile optare per una più agevole procedura ristretta in luogo di una più complessa ed a maggior rischio contenzioso procedura aperta? Si chiede se sia possibile organizzare una procedura ristretta nel seguente modo: 1- con oneri che verranno rimborsati a carico dell'aggiudicatario, si pubblica una sintetica nota che rimanda al profilo del committente su GUUE, GURI, quotidiani (almeno 2 a diffusione nazionale e almeno 2 a maggiore diffusione locale) e sul sito MIMS; 2- sul profilo del committente si indicano in 15 gg i tempi per manifestare interesse ed in numero pari a 5 i concorrenti che verranno invitati a presentare offerta su piattaforma ASP PROVIDER di CONSIP (idoneo per il sopra soglia), estratti a sorte tra gli aderenti da una commissione; 3 - termine di presentazione delle offerte fissato in 10 giorni dalla pubblicazione del bando su ASP; 4 - stand still fissato in 35 gg dall'aggiudicazione. Ten Col. Filippo STIVANI.

Il quadro normativo previgente l'entrata in vigore del Decreto Semplificazioni prevedeva, relativamente all'affidamento di lavori, l'utilizzo della procedura aperta sopra l'importo di un milione di euro più IVA.
Fino al 30/06/2023, è ora invece possibile utilizzare la procedura negoziata per gli affidamenti di lavori fino alla soglia comunitaria.
Qualora ad oggi ci si trovi a dover effettuare un affidamento di lavori oltre la soglia comunitaria, è obbligatorio utilizzare la procedura aperta oppure è possibile operare tramite altre procedure, comunque ordinarie, quali ad esempio quella ristretta? Ten. Col. Filippo STIVANI.

Qualora in una procedura ristretta sopra soglia suddivisa in lotti, lanciata a seguito di una riduzione dei candidati (art. 91 del Codice) operata tramite sorteggio, ne vengano aggiudicati solo alcuni, sarebbe possibile effettuare un secondo esperimento sorteggiando altri candidati estrapolati sempre dalla medesima lista iniziale? Tale ragionamento parrebbe in linea con quanto disposto dallo stesso articolo 91, nella parte in cui afferma che "...la stazione appaltante non può includere nella stessa procedura altri operatori economici che NON abbiano chiesto di partecipare o candidati che non abbiano le capacità richieste...". Oppure l'SA sarebbe obbligata, al fine di poterli aggiudicare ed in ossequio a quanto disposto dall'art. 35, comma 9 del Codice, al dover rifare ex novo tutta la procedura ristretta a rilevanza comunitaria, pubblicazioni preliminari comprese? Ten. Col. Filippo STIVANI.

Qualora nell'ambito di una procedura ristretta sopra soglia, i candidati interessati alla partecipazione, si siano manifestati in un numero inferiore al minimo di cinque previsto dall'art. 91 del Codice, la Stazione Appaltante come si deve comportare? 1 - può proseguire la gara invitando solo gli operatori economici candidatisi, seppur in numero variabile da uno a quattro? 2 - può invitare altre ditte non candidate al fine di raggiungere il numero minimo di cinque previsto da norma? Ten. Col. Filippo STIVANI.

Una recente sentenza del TAR Sardegna, Cagliari, Sezione II, n. 103/2022 si è espressa su una gara nella quale, tra le indicazioni tecniche, la Stazione Appaltante (SA) precisava che alla procedura sarebbero stati invitati, con successiva RdO, solo i primi 5 operatori che avessero presentato la propria candidatura in risposta ad un avviso d'indagine di mercato. Il giudice non ha censurato tale modalità, definendola nella sentenza quale «criterio oggettivo scelto» dalla SA per limitare il numero degli inviti; in tal modo, ha proseguito la sentenza, si è divenuti in presenza «di una procedura ristretta e non aperta a tutti». Per quanto affermato parrebbe quindi che non sia precluso scegliere la predetta modalità di limitazione degli inviti con la differenza che, rispetto ad esempio al sorteggio, la stessa risulterebbe più snella, semplice d’attuare oltre che incontestabile in quanto basata su dati oggettivi quali la data, l’ora ed il protocollo delle PEC di ricezione delle manifestazioni d'interesse. Inoltre poiché tale modalità di riduzione dei candidati viene ammessa dalla giustizia amministrativa nelle procedure negoziate, la si potrebbe analogamente utilizzare anche per le procedure ristrette (sia sopra che sotto soglia) di cui all'art. 61 del Codice qualora, in relazione alla complessità della gara da svolgere, l’SA decida d’avvalersi di quanto previsto dall’art. 91 della medesima norma. Si chiede se il predetto ragionamento sia percorribile. Ten. Col. Filippo STIVANI.

Nelle procedure ristrette sopra soglia comunitaria le Stazioni Appaltanti (SA), quando lo richieda la difficoltà o la complessità dell'opera, della fornitura o del servizio, possono limitare il numero di candidati qualificati che soddisfano i criteri di selezione e che possono essere invitati a presentare un'offerta, a negoziare o a partecipare al dialogo, purché ne sia assicurato il numero minimo che non può essere inferiore a 5. In merito alla riduzione del numero dei candidati, il comma 2 dell’art. 91 prevede che le SA indichino ex ante nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse i criteri oggettivi e non discriminatori, secondo il principio di proporzionalità, delle modalità che intendono applicare per conseguire tale risultato, specificando il numero minimo dei candidati che intendono invitare e, ove lo ritengano opportuno per motivate esigenze di buon andamento, il numero massimo. In tale contesto, come chiarito dall’ANAC con Delibera n. 348 del 05/04/2018 la scelta di ricorrere al sorteggio pubblico quale strumento di selezione dei candidati, se sorretta da adeguata motivazione espressa dalla SA, risulta coerente con la tipologia di procedura in argomento. Qualora la procedura ristretta sopra soglia sia suddivisa in lotti (Es.: lotti funzionali di un medesimo servizio, riferiti a diverse aree geografiche sul territorio nazionale) sarebbe possibile disciplinare in gara che, ai fini della riduzione dei candidati di cui all’art. 91 del Codice, si procederà con l’effettuare un singolo sorteggio riferito a ciascun lotto? Sarebbe altresì possibile indicare che, seppur sia consentita all’operatore economico la partecipazione a più lotti ed al loro relativo sorteggio, ne potrà comunque risultare aggiudicatario al massimo di uno, corrispondente al primo di una graduatoria di preferenze da esso indicata in fase di candidatura? Ten. Col. Filippo STIVANI.

Il nuovo Codice degli appalti, nell'ambito dell'evidenza pubblica, parrebbe ammettere l'utilizzo della procedura ristretta con riduzione del numero dei candidati senza che, la Stazione Appaltante (SA), debba addurre particolari motivazioni a supporto della scelta adottata. Nel combinato disposto dagli articoli in oggetto, è stata infatti eliminata la clausola limitante, prevista dal D.Lgs. 50/2016, art. 91, comma 1 che ne subordinava l'uso solamente a "... quando lo richieda la difficoltà o complessità dell'opera, della fornitura o del servizio". La novella legislativa inoltre, a differenza di quanto previsto all'art. 50, comma 2 per le procedure negoziate sotto soglia, parrebbe non esprimere divieti o limitazioni all'utilizzo del sorteggio, per la riduzione degli operatori economici. L'art. 70, comma 6, indica infatti solamente che "... le SA, applicando criteri o le regole obiettive e non discriminatorie indicate nel bando o invito a manifestare interesse, possono limitare il numero di candidati a presentare offerta": in tale contesto il sorteggio, appare la metodologia più conforme alla norma contro la quale, è oggettivamente difficile aprire un contenzioso. Si chiede un autorevole parere in merito alla corretta interpretazione normativa prospettata.

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